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I limiti della libertà

A Milano la Corte d’Appello ha sancito che «Non soltanto il matrimonio tra marito e moglie, ma anche il rapporto di convivenza, se intenso e protratto nel tempo, possono fare scaturire lo stesso “dovere di cura”, gli stessi “reciproci obblighi di assistenza morale e materiale” che la legge pone a carico dei soli coniugi e presidia con pene da 1 a 8 anni in caso di “abbandono di persona incapace”».

Tutto nasce da una triste vicenda che, nel 2002, vide morire una cinquantaseienne a causa dell’assenza di cure da parte del compagno; la sentenza odierna capovolge quanto stabilito nel primo grado di giudizio, dove si sanciva che «la legge limitava ai soli coniugi l’obbligo all’assistenza morale e materiale», e se «le due persone non erano marito e moglie ma conviventi… all’uomo non poteva essere applicata… la norma penale che punisce l’abbandono».
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